L'ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE E' IL LORO INSEGNAMENTO.
LA REPUBBLICA DETTA LE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE ED ISTITUISCE SCUOLE STATALI PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI.
ENTI E PRIVATI HANNO IL DIRITTO DI ISTITUIRE SCUOLE ED ISTITUTI DI EDUCAZIONE,SENZA ONERI PER LO STATO.
LA LEGGE,NEL FISSARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE SCUOLE NON STATALI CHE CHIEDONO LA PARITA', DEVE ASSICURARE AD ESSE PIENA LIBERTA' E AI LORO ALUNNI UN TRATTAMENTO SCOLASTICO EQUIPOLLENTE A QUELLO DEGLI ALUNNI DI SCUOLE STATALI.
E' PRESCRITTO UN ESAME DI STATO PER L'AMMISSIONE AI VARI ORDINI E GRADI DI SCUOLE O PER LA CONCLUSIONE DI ESSI E PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.
LE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA,UNIVERSITA' ED ACCADEMIE,HANNO IL DIRITTO DI DARSI ORDINAMENTI AUTONOMI NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO.
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