martedì 15 febbraio 2011

ART. 37 COSTITUZIONE ITALIANA

LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E, A PARITA' DI LAVORO, LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE E ASSICURARE ALLA MADRE E AL BAMBINO UNA SPECIALE ADEGUATA PROTEZIONE.
LA LEGGE STABILISCE IL LIMITE MINIMO DI ETA' PER IL LAVORO SALARIATO.
LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI CON SPECIALI NORME E GARANTISCE AD ESSI, A PARITA' DI LAVORO, IL DIRITTO ALLA PARITA' DI RETRIBUZIONE.

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